Certificati anagrafici e diciplina dell'Autocertificazione

Descrizione Procedimento

DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI / DISCIPLINA DELL’AUTOCERTIFICAZIONE _______________ (L. 183/2011 – D.P.R. 445/2000) A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli Uffici Pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R.445/2000). Pertanto a far data dal 1 Gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati, dietro corresponsione dell’imposta di bollo di € 16,00) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46). Dunque l’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale. Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge. L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) è gratis e non è necessaria l’autenticazione. Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, CAAF, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (art. 2, D.P.R. 445). Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” e dovrà essere corrisposto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria. La legge prevede alcuni limitati casi di esenzione dall’imposta di bollo (vengono di seguito elencati alcuni esempi), spetta comunque al soggetto richiedente specificare se, in relazione all'uso dell'atto, sussistano norme che prevedano delle esenzioni, in quanto l'agevolazione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l'esatta indicazione della norma che ne giustifica l'emissione in carta semplice. I certificati e li estratti desunti dai registri di Stato Civile (nascita, morte, matrimonio), a differenza dei certificati anagrafici, sono invece esenti dal pagamento dell’imposta di bollo DURATA CERTIFICATI: Si rende, altresì, noto che, a seguito dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 41 del citato DPR n. 445/2000, dal 01 gennaio 2012 i certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile avranno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Il Comune di Santa Brigida, nella sezione “Documenti” del proprio sito internet ha messo a disposizione tramite il link “Servizio di Autocertificazione” la possibilità di visualizzare e stampare le principali dichiarazioni sostitutive di certificati anagrafici. Il servizio è subordinato al rilascio di appositi codici di accesso personali da richiedere presso gli Uffici Comunali, che permetteranno di visualizzare e stampare

torna all'inizio del contenuto