PASSAPORTO
E' il documento che consente l'espatrio anche nei Paesi non appartenenti alla Unione Europea. La sua validità è di dieci anni dalla data del rilascio per gli adulti, di tre anni per i minori tra gli 0 e i 3 anni, di cinque per quelli fra i 3 e i 18 anni.
Dal 25 novembre 2009, i bambini non potranno più essere iscritti sul passaporto dei genitori, ma dovranno averne uno personale.
Per coloro che hanno figli minori, occorre l'assenso all'espatrio dell'altro genitore.
Tutti i cittadini che hanno richiesto il passaporto in data antecedente a quella del 25 novembre 2009 e che hanno richiesto l’iscrizione del figlio minore avranno il documento così come richiesto all’atto della consegna in questura. Farà fede il timbro con la data di accettazione dell’istanza.
A partire dal 23 marzo 2010 la pratica è predisposta dal Comune solo per i minori di anni 12, i cittadini con dodici o più anni devono invece recarsi personalmente presso la Questura di Bergamo, per consentire l'inserimento nel sistema informatico delle impronte digitali (al momento della presentazione della domanda). Sarà possibile demandare terzi al solo ritiro del documento, solo se provvisti di delega con firma autenticata del delegante.
CERTIFICATO DI NASCITA CON FOTOGRAFIA PER I MINORI DI 15 ANNI
Il Certificato di nascita per l'espatrio è un documento che serve ai minori di 15 anni per andare in alcuni paesi dell'area europea *.
Il documento è valido di norma per 5 anni e non oltre il compimento dei 15 anni (in seguito occorre richiedere la carta d’identità valida per l’espatrio).
Tuttavia, se nel periodo di validità l'aspetto fisico del minore si modifica a tal punto da renderne difficile il riconoscimento, si consiglia di rinnovarlo prima.
Per ottenerlo è necessario rivolgersi prima all'Anagrafe e poi alla Questura.
Uno dei genitori (o chi esercita la patria potestà) deve presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe insieme al minorenne e firmare un modulo di richiesta.
L'Anagrafe rilascia un tesserino con foto legalizzata, insieme a un modulo di richiesta indirizzato alla Questura, che va compilato e firmato dai genitori e consegnato all'Ufficio Passaporti della Questura insieme al tesserino.
I genitori possono presentarsi personalmente in Questura e firmare il modulo davanti all'impiegato, oppure possono incaricare qualcuno di consegnare il modulo già firmato; in questo caso devono allegare la fotocopia di un documento di identità.
La Questura trattiene i documenti per qualche giorno, occorre quindi accordarsi per la consegna.
Se il minore ha meno di 10 anni e deve recarsi all’estero accompagnato da persona diversa dai genitori o da chi esercita la tutela, occorre aggiungere, nell’atto di assenso, il nominativo della persona accompagnatrice.
In alcuni casi è facoltà della Questura richiedere anche una dichiarazione di "presa in consegna" dell’accompagnatore.
Il procedimento non cambia se i genitori sono separati o divorziati.
Se manca l’assenso di uno dei genitori occorre l’autorizzazione di un Giudice Tutelare.
Se il genitore è vedovo è sufficiente la firma del genitore superstite.
Se il figlio è stato riconosciuto da un solo genitore è sufficiente la sua firma.
* I Paesi sono:
Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Irlanda del Nord, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia
Cipro, Danimarca e Lettonia (solo se accompagnati da un genitore)
Tunisia solo per viaggi organizzati (verificare con l'agenzia)
Croazia, se accompagnati dai genitori; i minori che viaggiano non accompagnati devono esibire all’ingresso nel Paese, oltre ad un documento di riconoscimento, anche l’atto di assenso all’espatrio rilasciato dagli esercenti la patria potestà e autenticato dall'Anagrafe.
Gli accordi internazionali fra l'Italia e gli altri Paesi possono cambiare!
Prima di partire è opportuno informarsi presso l'URP della Questura, oppure consultare il sito Viaggiare Sicuri, oppure consultare il sito della Polizia di Stato, oppure informarsi presso i Consolati esteri in Italia.
CARTA D'IDENTITA'
La carta d'identità è il documento di riconoscimento personale rilasciato dal Comune di residenza. Può essere richiesta dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di età e viene rilsciata al momento.
Per i cittadini Italiani è anche un documento valido per l'espatrio negli stati membri dell'Unione Europea e in quelli con i quali esistono particolari accordi internazionali *.
Per il rilascio della carta d'identità valida per l'esatrio ai minorenni è necessario l'assenso di entrambi i genitori, anche se separati o divorziati, o di chi ne fa le veci.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008, la Carta d'Identità ha una validità di 10 anni e non più di 5 anni, come previsto dalla precedente normativa. Questa norma non riguarda soltanto le carte d'identità di nuova emissione, ma anche quelle rilasciate a partire dal giorno 27 giugno 2003. I cittadini che possiedono una carta d'identità rilasciata dal 27.06.2003 in poi possono chiedere all'Ufficio Anagrafe del Comune di apporre sul documento il timbro di convalida che indicherà la nuova data di scadenza.
Può essere richiesta una nuova Carta d'Identità a partire da 6 mesi prima della scadenza della precedente.
In caso di smarrimento va sporta denuncia alle autorità di pubblica sicurezza.
* "Il Ministero dell'Interno, con nota del 21 agosto 2009, comunica che le Autorità egiziane hanno formalmente notificato di non riconoscere il documento cartaceo di proroga della validità della carta d'identità elettronica. Anche in altri Paesi, quali la Turchia, la Tunisia, la Croazia, la Romania e la Svizzera si sono verificate analoghe situazioni di disagio. Si suggerisce ai cittadini che intendessero recarsi in viaggio nei Paesi sopraindicati di munirsi di altro idoneo documento di viaggio."